La libertà d'informazione e la coerenza che solo FREE-ITALIA vi offre ci responsabilizza a diradarvi la menti da tutte le fumose e fuorvianti argomentazioni sulla riforma costituzionale. Ecco punto su punto su ciò che voteremo il 4 dicembre:
CAMERA – Sarà l’unica a votare la fiducia. I deputati restano 630 e verranno eletti a suffragio universale, come oggi.
SENATO – Continuerà a
chiamarsi Senato della Repubblica, ma la riforma lo ridimensiona nel
numero dei senatori e nelle competenza. Sarà composto da 95 membri
eletti dai Consigli Regionali (21 sindaci e 74 consiglieri-senatori),
piu’ 5 nominati dal capo dello Stato che resteranno in carica per 7
anni. Avrà competenza legislativa piena solo su riforme costituzionali e
leggi costituzionali. Per quanto riguarda le leggi ordinarie, potrà
chiedere alla Camera di modificarle, ma l’assemblea di Montecitorio non
sarà tenuta a dar seguito alla richiesta.
SENATORI-CONSIGLIERI –
Saranno i cittadini, al momento di eleggere i Consigli Regionali, a
indicare quali consiglieri saranno anche senatori. I Consigli, una volta
insediati, saranno tenuti a ratificare la scelta. I 95 senatori saranno
ripartiti tra le Regioni in base al loro peso demografico. I Consigli
Regionali eleggeranno con metodo proporzionale i senatori tra i propri
componenti; uno per ciascuna Regione dovrà essere un sindaco.
IMMUNITA’ – I nuovi
senatori godranno delle stesse tutele dei deputati. Non potranno essere
arrestati o sottoposti a intercettazione senza l’autorizzazione del
Senato.
FEDERALISMO – Sono
riportate in capo allo Stato alcune competenze come energia,
infrastrutture strategiche e sistema nazionale di protezione civile.
Inoltre, su proposta del governo, la Camera potrà approvare leggi anche
nei campi di competenza delle Regioni, ‘quando lo richieda la tutela
dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela
dell’interesse nazionale’.
DDL GOVERNO: VOTO IN DATA CERTA –
I Regolamenti parlamentari dovranno indicare un tempo certo per il voto
dei ddl del governo; vengono introdotti limiti al governo sui contenuti
dei decreti legge.
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA –
Lo eleggeranno i 630 deputati e i 100 senatori. Per i primi tre
scrutini occorrono i due terzi dei componenti della nuova assemblea; dal
quarto si scende ai tre quinti; dal settimo scrutinio sarà sufficiente
la maggioranza dei tre quinti dei votanti (oggi il quorum è più basso,
maggioranza assoluta degli aventi diritto dalla quarta votazione in
poi).
CORTE COSTITUZIONALE – Dei 5 giudici Costituzionali di elezione parlamentare, 3 saranno eletti dalla Camera e 2 dal Senato.
REFERENDUM – Introdotto
un quorum minore per i referendum sui quali sono state raccolte 800.000
firme: per renderlo valido basterà che voti la metà degli elettori delle
ultime elezioni politiche, anziché la metà degli iscritti alle liste
elettorali.
REFERENDUM PROPOSITIVI – Vengono introdotti con la riforma; una legge ordinaria ne stabilirà le modalità di attuazione.
DDL DI INIZIATIVA POPOLARE –
Salgono da 50.000 a 150.000 le firme necessarie per presentare un ddl
di iniziativa popolare. Però i regolamenti della Camera dovranno
indicare tempi precisi di esame, clausola che oggi non esiste.
LEGGE ELETTORALE –
Introdotto il ricorso preventivo sulle leggi elettorali alla Corte
Costituzionale su richiesta di un quarto dei componenti della Camera.
PROVINCE – Vengono cancellate dalla Costituzione, atto necessario per abrogarle definitivamente.
CNEL – Abrogato il Consiglio Nazionale Economia e Lavoro, organo costituzionale secondo la Carta del 1948.

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