
4* parte
Se
si considerano le potenzialità offerte dallo Statuto speciale della Regione
siciliana, i conti non tornano o…tornano debiti.
Leggendo
il report della Corte dei Conti siciliana, per l’esercizio finanziario 2014 e
le previsioni 2015, ( le prossime le commenteremo) diminuivano già
le entrate ed aumentavano i debiti che, dai
cinque miliardi e mezzo di euro
del 2014 saranno diventati sette miliardi e novecento milioni entro
il 2015 con un notevole aumento del debito pro capite, oltre ai già preoccupanti 1.040 euro del 2014 per ciascuno dei 5.092.080 abitanti.
Rilievi
che l’assemblea ha forse troppo trascurato? Anche peggio!
I conti siciliani rimangono gli stessi nonostante i
rilievi e pesano per 938 milioni e 529 mila
euro per pagare lo stipendio ai 14.950
dipendenti regionali assunti a tempo
indeterminato, ai quali si sommano 1.737 persone con contratto a tempo e 639
esterni: il totale fa 17.325 lavoratori dipendenti dalla
Regione.
Ma la stranezza maggiore sta nel fatto che ci sono 1.737 dirigenti, un capo ufficio ogni 8,6
dipendenti! Dipendenti che percepiscono stipendi
raddoppiati se non di più rispetto agli statali e non sanno lavorare da
soli????
Il numero dei dipendenti in quiescenza è enorme:
sono 16.072, per un costo annuale di 608 milioni.
Alle spese per il personale si aggiungono quelle
della Sanità: 9,168 miliardi di euro spesi nel 2014, pari al 46 per
cento del totale delle uscite regionali, che in totale ammontano a 19 miliardi e 909 milioni di euro. Considera, inoltre, che nella sanità Siciliana lavorano
ben 48.530 dipendenti.
Ed ancora, Palazzo d’Orleans spende altri 272 milioni di euro per le società partecipate.
“È emerso– spiegano i magistrati contabili –
come le società pubbliche regionali stesse siano state utilizzate non già come
soluzione efficiente per il migliore proseguimento di scopi pubblici ma
piuttosto come strumento elusivo di divieti e vincoli legislativi”.
Pensi
anche tu che sia grave? Ma i siciliani non dovrebbero essere garantiti dal loro
Statuto?
Uno statuto che li rende autonomi dal 1948 quando, mentre
con leggi costituzionali 3,4,5 si formavano rispettivamente gli Statuti
speciali di Sardegna, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige, con la n. 2 si convertì in legge costituzionale lo Statuto della Regione siciliana
con i suoi
41 articoli.
Su alcuni articoli sono intervenute modifiche che,
nel testo pubblicato sul sito istituzionale, vengono richiamate con una sorta
di parentesi puntata o con l’aggiunta
ordinale di bis, ter…Riguardano per lo più modifica alle dimensioni della politica.
Eppure, nonostante le numerose
legislature che si sono succedute, alcune prerogative non trovano ancora riscontri
perché non si sono legiferate le norme di attuazione dello Statuto.
Ci deve
pensare la Commissione
paritetica Stato -Regione. Che c’è.
Dal 1948, dunque, la Regione siciliana gode di
1.
potestà
esclusiva, ci cui sono prive le Regioni ordinarie;
2.
potestà legislativa
concorrente, solo su materie non di
competenza esclusiva:
3.
potestà
integrativa e attuativa per adeguare la legislazione statale alle esigenze
regionali.
Lo Statuto affida l’amministrazione della regione ad Assemblea, Giunta e Presidente della Regione.
1.
L’
Assemblea regionale:
a) recita l’art 3, conta novanta deputati
in carica per 5 anni. Per la verità lo stesso articolo vorrebbe rendere
giustizia all’equilibrio dei sessi, nella rappresentanza prevedendo la
“pro-mozione” di parità per l'accesso
alle consultazioni elettorali. Oggi? Un deputato oggi guadagna 11.100 euro lordi, circa
8.300 netti!
b) Tu pensa che per l’art 14, ha la legislazione esclusiva su materie
fondamentali per l’economia regionale. Considera anche tu quanto potrebbe
essere realizzato in:
1) agricoltura e foreste;
2) bonifica;
3) usi civici;
4) industria e commercio, salva la disciplina dei
rapporti privati;
5) incremento della produzione agricola ed industriale;
valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e
delle attività commerciali;
6) urbanistica;
7) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche
di interesse prevalentemente nazionale;
8) miniere, cave, torbiere, saline;
9) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere
pubbliche d'interesse nazionale;
10) pesca e caccia;
11) pubblica beneficenza ed opere pie;
12) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio;
conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
13) regime degli enti locali e delle circoscrizioni
relative;
14) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
15) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari
della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
16) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
17) espropriazione per pubblica utilità.
c) E se non bastasse può legiferare anche relativamente
all'organizzazione dei servizi,
nelle materie che le sono proprie
all’art.17:
1.
comunicazioni e trasporti
regionali di qualsiasi genere;
2.
igiene e sanità pubblica;
3.
assistenza sanitaria;
4.
istruzione media e
universitaria;
5.
disciplina del credito,
delle assicurazioni e del risparmio;
6.
legislazione sociale:
rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale;
7.
annona;
8.
assunzione di pubblici
servizi;
9.
tutte le altre materie
che implicano servizi di prevalente interesse regionale.
d) per l’art 19, non più tardi del mese di gennaio, approva il rendiconto generale della
Regione e il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio,
predisposto dalla Giunta regionale. Ma
tu credi che sia rispettato?
2. La
Giunta, per l’art 9, dopo la
riforma amministrativa del 2009, é costituita da 12 assessori che
a) ricevono dal Presidente
la delega sulle materie specifiche
1.
Risorse
agricole e Pesca,
2. Ambiente e Territorio,
3.
Beni
culturali e identità siciliana,
4.
Economia,
5.
Salute,
6.
Attività
produttive,
7.
Funzione
pubblica e Autonomie locali,
8.
Turismo,
Sport e Spettacolo,
9.
Energia
e rifiuti,
10.
Famiglia
e Lavoro,
11.
Formazione
e Pubblica istruzione,
12.
Infrastrutture.
b) nominano allo scopo i dirigenti generali dei
dipartimenti della Regione.
I Dirigenti generali!
3. Il Presidente o, come
recita l’art 21 dello Statuto, il Capo
del Governo regionale:
a) per l’art 9 è eletto a suffragio universale perché
rappresenta la Regione. Eppure, ad esempio, nella ultima elezione siciliana votò il 47,42%
degli aventi diritto, cioè meno della metà,
e il Presidente passò a turno unico con il 30,47 % dei voti.
Fai tu la somma della
rappresentatività. Non importa qui come si chiamasse ma quello che emerge: la
grande distanza dei cittadini da un certo tipo di politica e la responsabilità
non è certo dei cittadini. Nessuno lo dica!
b) rappresenta il Governo dello Stato nella regione e il
governo dello Stato può inviare
temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole funzioni
statali
c) col
rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri, con voto deliberativo nelle
materie che interessano la Regione.
Ecco, in tale direzione non sembra che il governatore-ministro abbia una
sua caratterizzazione specifica posto che si dovette attendere il decreto
delegato n. 35/2004 per riconoscerne la partecipazione.
d) per l’art
31 é il “Capo della Polizia di Stato nell’ambito della Regione” dunque con
dovere di provvedere
al mantenimento dell'ordine pubblico a mezzo della Polizia
di Stato e con diritto di decidere trasferimenti o rimozioni dei
funzionari di polizia in Sicilia.
Tale articolo parrebbe proprio
disapplicato per il fatto che non fu mai deliberato alcun testo applicativo. Eppure è scritto….
e) per
l’art 23, al comma 4 decide dei ricorsi contro atti amministrativi regionali,
sentito il Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana.
In definitiva la Regione Siciliana potrebbe vivere delle sue stesse
risorse, blindata nella sua autonomia.
1.
Essendo lo Statuto legge costituzionale n.2 del 26
febbraio 1948, ogni sua modifica può essere apportata solo con il doppio voto
dell’Assemblea e della maggioranza qualificata delle due Camere:
a)
all’art. 24 è
previsto l’intervento giuridico di una Alta Corte di Giustizia per decidere la
costituzionalità di eventuali leggi emanate da Stato o Regione riguardante la
Sicilia.
Una sorta di controllo preventivo in Sicilia attraverso il
Commissario governativo. Eppure…l’Alta
Corte c’è ancora? Nel testo si, ma fu rimossa. La sentenza n.255
della
Corte Costituzionale, alla cui redazione si
impegnò l’allora giudice Sergio Mattarella, trasformò il controllo
preventivo in successivo stabilendo che il controllo preventivo potesse
sminuire il grado di garanzia dell’Autonomia, e la soppressione del meccanismo di controllo preventivo delle
leggi regionali, in quanto consente la promulgazione e l’entrata in vigore
della legge regionale, si traduce in un
ampliamento delle garanzie di autonomia»
Dunque per impugnare le leggi regionali, in caso di sospetta legittimità, dal 2014 si dovrà ricorrere alla Corte Costituzionale. Eppure
il testo dell’art 3o, come altri articolati rimandano ancora all’Alta Corte,
salvo verificare le parentesi!
2.
Per l’art. 36 e seguenti, la materia finanziaria
e fiscale trova la sua gestione autonoma:
a)
la totalità delle imposte riscosse in Sicilia resta nell’isola.
b)
pensa che l’art. 40
dispone l’istituzione per il Banco di Sicilia di Palermo, di una “Cassa
di Compensazione”, allo scopo di destinare ai bisogni della Regione Siciliana
le valute estere, provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli
emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte bei compartimenti
siciliani.
Questo articolo è stato mai
applicato?
c)
Per l’art. 38, lo Stato “verserà annualmente alla Regione Siciliana, a titolo di solidarietà
nazionale, una somma da impiegarsi in lavori pubblici.
Questo articolo funziona?
Non so se è
poco!
d) per l’art
22 la Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale,
alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e
regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri,
marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.
Eppure, se guardi alle
condizioni in cui versano tali servizi, stai a chiederti di che regolamentazioni
si parla!
e) mentre si
sta guardando all’abolizione di comuni con popolazione al di sotto dei 5000
abitanti, ed in Sicilia ci sono, all’art. 15 si prevedeva che fossero abolite le province
con i loro organi amministrativi e che al loro posto fossero istituiti i
“Liberi Consorzi di Comuni”. Avrebbe dovuto legiferare in merito già la prima
assemblea regionale.
Questo
articolo è stato mai applicato?
Di speciale forse rimangono solo i siciliani che
pagano tasse, non hanno servizi né lavoro, non hanno strade, non hanno acqua,
sono in crisi agricoltura e pesca, perdono finanziamenti europei per rilanciare
l’economia e l’industria, ma hanno il mercurio nel mare, il petrolio da
raffinare, le trazzere, le lunghe attese allo stretto, autostrade interrotte e
ponti crollati, degrado ed abusi ed il peso del loro bilancio per sostenere
quanti li amministrano!
Maria Frisella

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