1.
Gli
interventi statali
2.
Gli
interventi territoriali
3. 3. Gli
interventi nelle scuole
Gli interventi
nelle scuole rappresentano tessere del
sistema che, lo voglio ricordare, non ha esaurito le sue azioni e forse non le
ha ancora ben coordinate se il report dell’OND riporta quale criticità
l’inclusione scolastica dei disabili.
Trattate le
dimensioni 1 e 2 dell’annosa questione del tema affrontato, ritengo che non
possa essere compresa la attuale difficoltà dell’integrazione senza sbirciare
all’interno delle singole scuole.
A scuola la
cultura dell’integrazione si dibatte tra
teorie e pratiche, norme e diritti sindacali,
Gruppi di lavoro ed orari e mezzi, insegnanti di sostegno ed insegnanti
della classe, con alle spalle una famiglia a volte assente o distratta a volte
rassegnata o combattiva, spesso impreparata ad affrontare se stessa in presenza
del figlio disabile.
Per quanto l’immaginario
collettivo tratti il sostegno quale problema a carico della scuola, e lo è in
parte, l’integrazione non è, nè potrebbe esserlo, un intervento mono-istituzionale,
mono-professionale, né solo tecnico disciplinare, non un’ipotesi monocorde ma
un “fatto” che impone il coordinamento di
ambienti ed interlocutori diversi. E per ciò stesso complesso.
Tuttavia è bene chiarire
che la complessità del coordinamento delle parti non solleva alcuno dalle
proprie responsabilità.
Quando cominciò a
trattarsi l’ “obiettivo integrazione”,
si pensava che dovesse esaurirsi nell’istruzione
del soggetto disabile che frequentava solo le scuole primarie ed il parametro
era costituito prioritariamente da handicap di tipo visivo, uditivo e
motorio, lasciando a soluzioni diverse
gli altri handicap di tipo psicologico.
Oggi sappiamo che istruire è solo un passaggio della formazione
complessiva, che il disabile ha diritto-dovere diritto di frequentare anche la
scuola secondaria di secondo grado e che
occorre affrontare con professionalità tutte le tipologie di handicap ben più complesse.
Si è esteso il limite di
quell’ obiettivo imponendo al pensiero di ipotizzare ogni possibile recupero ed alla scuola di considerare la frequenza del disabile ed i
contenuti del progetto didattico quale progetto di vita per l’inserimento non
solo sociale ma anche lavorativo.
Dal pre-giudizio “non è
in grado di ” al più positivo “adesso è in grado di ….”, da un isolamento per
limiti ad una socializzazione-inclusione per risorse altrimenti presenti.
Ma se l’obiettivo è
tale, è urgente il coordinamento dei servizi tra scuola ed istituzioni.
Una programmazione
integrata non può che essere frutto di accordi nei tempi e nei modi da
rispettare in quei tempi ed in quei modi e tali accordi presuppongono la
cultura della funzionalità e della flessibilità nell’ uso di strutture,
materiali ed attrezzature e nella tempestività di interventi che sappiano
superare la dimensione burocratica fine a se stessa.
Solo così la scuola può
segnare il proprio percorso di risultati che non sono quelli di un titolo di
studi quanto più opportunamente quelli che sono rappresentabili nell’ avvenuto
orientamento che si matura in pro-cessi nella continuità coerente e
controllata.
L’autonomia scolastica
consente infatti di contare su scelte curricolari, organizzative e
didattiche scelte opportunamente ed
utili a guidare i “bisogni educativi particolari".
Tuttavia occorrono interventi sempre più qualificati che mettano
insieme l’insegnante di sostegno, erroneamente interpretato quale insegnante
del disabile, con tutto il consiglio di classe perché in fondo ogni classe si
presenta eterogenea e non sono mai presenti soltanto i bisogni educativi del
disabile. Interventi che presuppongono necessariamente un tracciato
programmatico chiaro e controllabile da tutti perché quel “progetto educativo
individualizzato” non è destinato solo ad un alunno ma a tutti,
coinvolge la scuola, la famiglia e
l’extrascuola, tecnici e professionisti. L’integrazione è una responsabilità di
tutti, a partire dalla diagnosi medica.
La scuola
assume il proprio compito e la formazione dei docenti e del personale ATA, i
mezzi e gli strumenti non possono mancare come non può mancare il loro utilizzo
pieno quando sono presenti.
Gli
interventi didattici ed orientanti presuppongono una corretta conoscenza
a)
del
disabile il cui deficit non è l’unica chiave di accesso alla
persona e il cui vedersi e sentirsi deve essere maturato attraverso la guida al
pensarsi come soggetto che sa fare e può organizzarsi
b)
delle
competenze da certificare perché in ingresso siano da guida all’insegnamento
scolastico e motivino il disabile e le sue aspettative, ed in uscita
rappresentino risultati certi. Tale certificazione non può essere dettata da
probabilità perché se ciò fosse e le competenze fossero vissute come possibili,
significherebbe che il percorso sarebbe stato dettato più da una costruzione
lineare e tassonomica, gerarchica e non condivisa dalla partecipazione fattiva
del discente.
La cultura dell’integrazione non è pari a quella
dell’assistenzialismo e comporta il pieno superamento del principio in base al
quale il soggetto handicappato è interpretato come soggetto da inserire grazie
a norme che distraggono dal valore dell’impegno personale di ciascuna delle
parti coinvolte se non è utopia l’articolato della Costituzione
( artt. 3 e 34).
In quel «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali» è decisamente presente la pari dignità sociale per cui
ciascuno ha il diritto di essere messo
nelle condizioni per garantirsi il rispetto
di“persona” con le proprie
attitudini personali. Non si tratta di uguaglianza formale quanto ancora di più
di uguaglianza sostanziale.
Se
non è utopia quel «E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e
sociale del paese», l’uguaglianza
giuridica deve esercitarsi attraverso percorsi che diano a tutti, disabili
compresi, mezzi ed opportunità perché il diritto alla dignità della persona sia
effettivo e non dichiarato.
Lo
stesso art. 38 della Costituzione «gli inabili e i minorati hanno diritto
all’educazione e all’avviamento professionale», ( inizialmente erano stati
inseriti in classi speciali o differenziali), fu seguito:
- dalla L 118/71 per cui
a. vennero inseriti in classi normali comunque su
iniziativa della famiglia, pur non abolendo quelle precedenti,
b. fu
garantito il loro trasporto, l’accesso agli edifici scolastici con l’abolizione
delle barriere architettoniche, l’assistenza durante gli orari scolastici degli
alunni più gravi;
- dalla L. 517/77 che istituiva la funzione dell’insegnante specializzato per il sostegno e di piani educativi adeguati alla crescita e allo sviluppo dell’alunno con disabilità. In tale funzione era dunque inclusa la presa in carico della classe in presenza del disabile da parte dell’intero consiglio di classe. A sottolineare quanta strada ancora si debba fare, furono necessari più interventi della Corte Costituzionale per chiarire che tali diritti sono di tutti gli alunni disabili, qualunque sia il grado di complessità della loro minorazione, e ciò fu oggetto di chiarimento con la C M n. 262/88
3. dalla “Legge Quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” ,
la n. 104/ 1992, per cui “il diritto soggettivo al pieno sviluppo del
potenziale umano della persona con disabilità non può dunque essere limitato da
ostacoli o impedimenti che possono essere rimossi per iniziativa dello Stato
(Legislatore, Pubblici poteri, Amministrazione).
impegna
lo Stato a rimuovere le condizioni che
ne ostacolano lo sviluppo e la la partecipazione sociale
Dunque intervenne
l’esigenza di definire il percorso formativo individualizzato, definito nei due documenti programmatici ed
orientanti:
1.
Profilo Dinamico Funzionale e
2.
Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.),
ai
quali partecipano più soggetti
istituzionali , l’ amministrazione scolastica con tutti gli organi pubblici il cui servizio è
rivolto alla gestione dei servizi sociali, le famiglie
Si
supera l’idea che la responsabilità sia quella dell’istruire per costruire la
cultura che guarda alla crescita e dunque all’apprendimento (competenze) :
pro-cessi e risultati.
Per
questo pertanto ASL, Enti Locali e le Istituzioni scolastiche concordano i progetti
personalizzati:
a)
quello per la riabilitazione a
cura dell’ASL (art 26
L. 833/78);
b)
quello per la socializzazione a cura degli Enti Locali (art 14 L.328/00);
c)
il Piano degli studi personalizzato, a
cura della scuola (D.M.. 141/99,
come modificato dall’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 81/09).
4. dal DPR 24/94 che dettò
le linee di “indirizzo e coordinamento relativo ai compiti
a)
delle unità sanitarie locali in materia di
alcuni portatori di handicap” per cui si
individuava chi e con quali competenze sarebbero intervenuti in materia di
Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale e Piano Educativo
Individualizzato, nei tempi e nei modi,
le agenzie:
b)
Enti Locali,
c)
Aziende Sanitarie Locali,
d)
istituzioni scolastiche.
5.
Intervennero quindi
a) il DPCM
n. 185/06, dopo il Regolamento sull’Autonomia scolastica, il D.P.R. n. 275/99, e la Legge di riforma n. 53/03,
b) e la
L. n. 296/06, con la quale , nell’art 1 del comma 605, alla lettera “b”, si garantisce il rispetto delle “effettive esigenze” degli alunni con
disabilità, sulla base di accordi interistituzionali.
In
quel “effettive esigenze” si
dichiarano la reiterata difficoltà di produrre integrazione non formale e
l’urgenza di recuperare le dispersioni di tempi, modi e mezzi. In una parola di
decisioni e interventi concreti nel quotidiano.
Dalla
parte degli Enti non vi è dubbio che si sia avviata una
forma di collaborazione ma che ancora non si sia in presenza di un modello
organizzato ed organizzante anche per quei diritti, doveri, tempi, mezzi e
quant’altro siano dipendenti dalla organizzazione interna a tali Enti.
Si
parla di governance?
Il quadro di necessità
della governance,
termine che a me non piace, indica la forza coadiuvante delle istituzioni per orientarsi ed orientare, definire ed
intervenire.
Purtroppo
la governance è asservita alle dinamiche, non solo relazionali, della concertazione attraverso la quale si negoziano i relativi
coordinamenti, comporta “tavoli” di
raccordo che si ipotizzano anche
all’interno dei “piani di zona” per la ricognizione delle risorse e
l’intervento di enti territoriali (Regione, USR, Province (oggi abolite), Comuni,
di Enti di servizio (ASL, cooperative, comunità), di istituzioni scolastiche
meglio se in rete.
Nella
capacità della governance è dare risposte sostanziali per cui serve che:
a)
formi poli specializzati sulle diverse
tematiche connesse a specifiche disabilità /banche dati/anagrafe
professionale/consulenze esperte;
b)
provveda alla
b.1
distribuzione/allocazione/dotazione di risorse professionali (insegnanti
specializzati, assistenti ad personam, operatori, educatori, quant’altro
sia previsto funzionalmente;
b.2
distribuzione/ottimizzazione delle risorse economiche e strumentali
(fondi finalizzati all’integrazione scolastica, sussidi e attrezzature,
tecnologie, altro disponibile;
b.3
capacità di coordinamento che provveda all’accompagnamento dell’alunno
alla vita adulta mediante esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage,
collaborazione con le aziende del territorio.
In
teoria praticabile, nella pratica si registrano ancora interventi troppo lunghi
nei tempi, difficoltosi nei modi, negli
strumenti che di fatto tardano e disperdono il progetto di vita del discente
specie quello disabile.
La
scuola, dal canto suo, è una parte del sistema e dipende
anche dagli Uffici Scolastici
Regionali che:
a) programmano, pianificano, governano e coordinano
tutte le azioni rivolte all’inclusione scolastica dei disabili;
b) possono
trovare soluzioni alle difficoltà di
armonizzare i programmi nazionali d’istruzione e formazione e con quelli socio
– sanitari attraverso Accordi di programma regionali per i quali
istituiscono:
i.
il G.L.I.R. Gruppo di Lavoro Interistituzionale
Regionale; I G.L.I.R . dovrebbero indicare le linee di intervento dei
ii.
G.L.I.P., Gruppi di Lavoro Interistituzionali
Provinciali;
c) favoriscano
la costituzione di reti territoriali funzionali agli interventi di contesto, mitati
e produttivi di interazioni nella realtà sociale del territorio,
d) promuovono
attività di formazione per dirigenti
scolastici e personale della scuola (ivi compreso il personale ATA) indirizzato
a migliorare i modi di intervento di ciascuno nel quadro di riferimento della
“cultura dell’inclusione del disabile
nel sistema scolastico”;
e) potenziano
il ruolo e il funzionamento dei Centri di Supporto Territoriale previsti dal
Progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità”,
f) attivano e rendono fruibili i Centri di Documentazione
/Consulenza/Ascolto in quanto luoghi “dedicati” per realizzare e far circolare
esperienze, disporre di consulenze esperte, costituire effettive comunità di
pratiche.
Le
istituzioni scolastiche, con la Legge 59/1997, hanno acquisito la
personalità giuridica perché la propria autonomia sia funzionale alle risposte del servizio da erogare nei
limiti stabiliti dalla norma. Il loro “potere
discrezionale” proprio delle Pubbliche Amministrazioni, si esercita
nei confronti delle componenti scolastiche e stanti le competenze loro
attribuite dalle norme vigenti. Significa che , in particolare, ogni scuola
agisce nei limiti dell’autonomia
organizzativa e didattica, in direzione delle norme relative all’inclusione del
disabile.
Di
fatto l’autonomia è stretta tra interesse primario da realizzare e interessi
secondari che si presentano nelle situazioni di fatto. La discrezionalità delle
scelte è sempre da motivare perché potrebbe configurarsi quale atto caratterizzato da disparità di
trattamento.
Ciò
significa che è obbligo la partecipazione di tutte le componenti scolastiche al
processo di integrazione che, nella scuola, deve essere pianificato con
puntuale efficienza nella ottica dell’efficacia degli interventi. Nulla può
essere delegato perché quel progetto educativo che viene offerto alla classe ed
al disabile sia verificabile con chiarezza e con professionalità.
Non
si tratta di risultati di socializzazione che dovrebbe essere declinata
comunque, quanto di costruzione/verifica di quegli strumenti
–competenze-apprendimenti- relazione-comunicazione raggiungibili attraverso la collaborazione
e il coordinamento di tutte le componenti. Se dovessero mancare tali atti verrebbe a mancare il corretto esercizio della
discrezionalità vanificando il principio dell’autonomia funzionale.
Il dirigente della scuola è, in tale quadro, il garante dell’offerta formativa oggi
anche territoriale, all’interno della
quale è compresa l’integrazione. Il suo
compito è proprio della funzione di coordinamento e gestione delle risorse, in
base a quanto le varie componenti scolastiche suggeriscono e decidono. Tra queste, non si
dimentichi, l’intervento del personale ATA le cui incombenze attività sono
proposte dal DSGA nel suo annuale “piano
delle attività” che riguarda proprio il servizio utile a realizzare i
deliberati collegiali.
Infatti il personale ATA è coinvolto
nell’assistenza di base, stanti le indicazioni
dellanota del MIUR Prot. n. 339/2001,
ove si indicavano chiaramente finalità dell’assistenza di base, le competenze
delle istituzioni scolastiche e delle ASL.
E’
proprio attraverso i propri organi di gestione che ogni scuola, nell’ambito
della propria organizzazione,
utilizza tutti gli strumenti
previsti dalla legge ivi comprese le mansioni di ciascuno e le previsioni delle
funzioni aggiuntive.
Il dirigente della scuola ha dunque il
compito del coordinamento che riguarda ogni forma relazionale con i soggetti
coinvolti e in specie le famiglie, con corsi di formazione, programmi di
miglioramento del servizio scolastico per gli alunni con disabilità anche per favorire
la continuità educativo-didattica, progetti, iniziative per il coinvolgimento
dei genitori e del territorio, costituzioni di reti di scuole per obiettivi
concernenti l’inclusione, partecipazione agli incontri di GLHO, istituzione del
GLH di Istituto, partecipazione alla stipula di Accordi di programma nei piani
di zona, di cui all’art 19 L.n. 328/00, direttamente o tramite reti di scuole,
quant’altro rientri nelle potenzialità normative del territorio. Ma
soprattutto, decisi gli interventi e descritti nelle documentazioni va
verificato ciascuno dei processi posti in essere. L’intervento del dirigente
può essere chiaro e privo di soggettivismi, autorevole, solo se coerente con le linee programmatiche
e con le relative pianificazioni documentate.
Tutto
ciò è fattibile se sostenuto da una
organizzazione che veda punti fermi e
flessibilità possibili, nella
collaborazione di tutti gli organi collegiali,
descritti nei documenti della scuola quali atti non tanto di indirizzo
quanto di risultato. Tale coordinamento non è certo facile ma il dirigente può
essere coadiuvato da figure strumentali purché nessuno intenda gli atti solo
una formalità e non interpreti quali obiettivi la comunicazione, la
socializzazione e la relazione interpersonale che sono strumenti per conseguire
e sviluppare le potenzialità della
persona handicappata dotandola di ogni risorsa funzionale all’inclusione nel
rispetto della dignità personale. La progettazione educativa per gli alunni con
disabilità è pertanto un documento di notevole importanza orientativa ed
orientante, da verificare sistematicamente perché non si perda mai di vista il
percorso da sostenere per “avere un futuro”.
Trattandosi
anche di atti e verifiche, documentazioni che vanno lette e seguite negli
interventi collegiali e disciplinari, a mio parere è determinante usare un
linguaggio comunemente inteso che sia chiaro nelle descrizioni e negli intenti.
Non si deve inventare perché è già presente.
E’
illuminante a questo proposito l’ ICF, la Classificazione Internazionale del
Funzionamento, approvata dall ‘Assemblea Mondiale della Sanità dell’OMS
che dal 2001 ne ha raccomandato l’uso in tutti gli Stati. La raccomandazione è
un obbligo? Forse etico!
Il
classificatore, partendo dal contesto,
personale, naturale, sociale e culturale,
descrive tanto le capacità possedute dal disabile quanto le performance
possibili intervenendo sui fattori contestuali.
Uno
strumento che sembra difficoltoso quando non se ne conosce l’uso ma che
facilita e guida ogni intervento possibile con buona serenità di tutti. Per
quanto stia entrando nelle pratiche di diagnosi condotte dalle AA.SS.LL., che sulla
base di esso elaborano la Diagnosi Funzionale non è ancora purtroppo diffuso e
spesso nelle scuole, per fortuna non sempre, si è in presenza di documentazioni
approssimate ed interpretabili e interventi esperienziali che non possono
essere lasciati al momento.
Ritorna
il principio dell’organizzazione pianificata degli interventi che è efficace se
la comunicazione è chiara ed inequivocabile anche per il concreto
coinvolgimento delle famiglie.
Se il
fascicolo dello studente risulta puntuale ed articolato anche la continuità
delle azioni educative didattiche prende corpo e non si disperde nella carenza
documentale che porta ad un dispendioso “ricominciare” e vanifica le attese del
soggetto che guarda a sé ed alla sua autonomia anche lavorativa.
Ritorna
urgente ed indispensabile la consapevolezza della corresponsabilità educativa e formativa strategica
e metodologica, progettuale e realizzativa, strumentale, verifante e
valutativa, dei docenti in Collegio, in
Consiglio di classe, in classe, negli organismi misti.
La valutazione in tal
senso è un mezzo della stessa professionalità docente per intervenire a
correzione nella metodologia dell’apprendimento cooperativo
perché la performance prevista sia attuata senza ostacoli. Risponde ad una
precisa responsabilità della contitolarità.
In
questo senso la presenza del docente assegnato alle attività di sostegno,
prevista dal Testo Unico L. 297/94 va interpretata in direzione della “vera” natura del ruolo che egli svolge in una
logica sistemica che lo vede esercitare la sua preparazione specifica non solo
nelle ore in cui è presente con il collega
dell’ora, ma anche nella collaborazione
complessiva con il Consiglio di Classe anche
quando non è presente e ritengo che sia indispensabile, altrettanto, che ogni
docente curricolare possieda competenze specifiche per l’integrazione.
Non è
di poco conto, contemporaneamente, la
consapevole partecipazione delle famiglie al
Profilo Dinamico Funzionale e al PEI ed il supporto che può essere dato
dalle Associazioni dei Genitori della Scuola,per altro previsto dal D.P.R. 567/96. Forse anche va
detto che non tutte le famiglie sono pronte ad affrontare il proprio compito e
le responsabilità connesse. Le informazioni che vengono date loro, se corrette
e chiare, sono un prezioso contributo
della scuola allo sviluppo delle competenze sociali nel quadro della continuità fra educazione formale ed
informale. L’approccio all’handicap non può essere focalizzato sul deficit ma inserito nel “modello sociale della disabilità”.
Un
modello che deve ancora entrare dentro, perché
diritti e doveri non sono enunciazioni ma comportamenti, le interazioni non
sono cordialità formali obbligate, la coerenza non è un fastidio ma uno
strumento ed un principio, gli ambienti non sono privilegi o carenze, la
cultura dell’integrazione di tutti e dei disabili non è un opzional che può
ancora essere rimandato .
Essere tutti presenti alle proprie responsabilità è una metodologia che produce
cultura.
Maria Frisella

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